ordinanza
Anno: 2020

Corte di Appello di Genova, ord. 27 luglio 2020

⚖️ Corte di Appello di Genova
📅

Massima

L’art. 824 cod. proc. civ. detta disposizioni specifiche per la comunicazione del lodo. In particolare, la previsione da parte del detto art. 824 cod. proc. civ. della comunicazione tramite lettera raccomandata è meramente esemplificativa, ed è ammissibile la comunicazione tramite PEC. Inoltre, la previsione dello stesso art. 824 cod. proc. civ. circa l’attestazione di conformità da parte degli arbitri è da intendersi come meramente dispositiva e derogabile con previsione del potere di attestazione da parte del Presidente, che può esercitare tale potere anche con apposizione di firma digitale qualificata, che ha gli stessi effetti della sottoscrizione con firma manoscritta in forza dell’art. 20, co. 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Genova, 27/07/2020, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-ord-27-luglio-2020-1752148053/