decreto
Corte di Appello di Genova, decr. 27 luglio 2026 (R.G. 00000548/2026)
Corte di Appello di Genova
Massima
Sul ricorso della parte interessata, la corte di appello dichiara con decreto, ai sensi degli artt. 839 e 840 cod. proc. civ., l'efficacia immediatamente esecutiva nella Repubblica italiana del lodo arbitrale straniero.
Il decreto che dichiara l'efficacia del lodo straniero deve essere notificato, a cura della parte ricorrente, alla parte nei cui confronti il lodo è fatto valere, nelle forme previste dalla legge, e contro di esso è proponibile opposizione davanti alla corte di appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 840 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Genova, 27 Luglio 2026, «Corte di Appello di Genova, decr. 27 luglio 2026 (R.G. 00000548/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-decr-27-luglio-2026-r-g-00000548-2026/