Sul ricorso della parte interessata, la corte di appello dichiara con decreto, ai sensi degli artt. 839 e 840 cod. proc. civ., l’efficacia immediatamente esecutiva nella Repubblica italiana del lodo arbitrale straniero.
Il decreto che dichiara l’efficacia del lodo straniero deve essere notificato, a cura della parte ricorrente, alla parte nei cui confronti il lodo è fatto valere, nelle forme previste dalla legge, e contro di esso è proponibile opposizione davanti alla corte di appello nelle forme e nei termini di cui all’art. 840 cod. proc. civ.
