Corte di Appello di Genova, 8 giugno 2026, n. 593
Massima
In caso di fallimento di una parte di un contratto contenente una clausola compromissoria, qualora il curatore non abbia manifestato la volontà di subentrare nel contratto, il procedimento arbitrale non può proseguire e il lodo eventualmente pronunciato è nullo per difetto di potestas judicandi dell'arbitro. La clausola compromissoria, avendo natura accessoria rispetto al contratto in cui è inserita, segue le sorti del contratto stesso: lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 72 legge fall. comporta il venir meno della clausola compromissoria e, con essa, del potere degli arbitri di decidere la controversia.
La trascrizione della domanda di arbitrato ex art. 2932 cod. civ. in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento non paralizza la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto né rende lo scioglimento inopponibile al promissario acquirente, diversamente dall'ipotesi in cui quest'ultimo abbia trascritto una domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ. nell'ambito di un giudizio ordinario.
Note Metodologiche
standard