sentenza
N. 772
Anno: 2020

Corte di Appello di Genova, 7 agosto 2020, n. 772

⚖️ Corte di Appello di Genova
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Massima

Si ha contrarietà all’ordine pubblico, rilevante ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., quando sia il lodo, cioè la decisione in sé, che contrasta con l’ordine pubblico; quindi la contrarietà del lodo non origina, in sé, dalla violazione delle norme inderogabili, quanto dal risultato cui esso giunge.
Per violazione di ordine pubblico si intende l’inosservanza di norme fondamentali e cogenti, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.
Non costituiscono principi di ordine pubblico quelli contenuti negli artt. 1 e 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni), né quelli contenuti nell’art. 49 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio), né infine quelli contenuti nella disciplina della prescrizione.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Genova, 07/08/2020, n. 772, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-7-agosto-2020-n-772-1752148053/