sentenza
N. 703
Anno: 2025

Corte di Appello di Genova, 5 giugno 2025, n. 703

⚖️ Corte di Appello di Genova
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Massima

L'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia non è ammissibile quando il giudizio arbitrale è stato introdotto in base a clausola compromissoria successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 40/2006, salvo che la clausola medesima non abbia espressamente previsto tale motivo di impugnazione.
La contraddittorietà di cui all'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per l'impugnazione del lodo arbitrale per nullità non corrisponde a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. e deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio, salvo che impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La domanda formulata per la prima volta nelle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento arbitrale è tardiva e inammissibile, non configurando omessa pronuncia ex art. 829, co. 1, n. 12, cod. proc. civ.
La clausola compromissoria deve essere interpretata secondo il suo tenore letterale per determinare i motivi di impugnazione del lodo ammissibili, risultando preclusa l'impugnazione per violazione di norme di diritto quando la clausola non contempli espressamente tale possibilità.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Genova, 05/06/2025, n. 703, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-5-giugno-2025-n-703-1753526469/