sentenza
N. 174
Anno: 2024

Corte di Appello di Genova, 5 febbraio 2024, n. 174

⚖️ Corte di Appello di Genova
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Massima

Il collegio arbitrale è privo del potere di nominare il curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ., in quanto tale procedimento appartiene alla volontaria giurisdizione e coinvolge interessi pubblicistici non compromettibili. La clausola compromissoria ex art. 806 cod. proc. civ. comprende esclusivamente le controversie contenziose tra le parti, con esclusione degli affari di volontaria giurisdizione.
L'omessa o invalida nomina del curatore speciale, in presenza dei presupposti di legge, costituisce vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell'intero procedimento arbitrale per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Il vizio è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio.
L'inosservanza del principio del contraddittorio nell'instaurazione del procedimento arbitrale è motivo di nullità e non di inesistenza del lodo. La corte di appello, dopo aver dichiarato il vizio di nullità, non può procedere al giudizio rescissorio, dovendosi limitare ad accogliere l'impugnazione senza decidere nel merito la controversia ed arrestandosi alla fase rescindente.
Il procedimento per la nomina del curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. appartiene alla volontaria giurisdizione e tale rimane anche quando a decidere sulla relativa istanza sia il giudice che procede nell'ipotesi di causa pendente. Al procedimento sono sottesi interessi pubblicistici, come evidenziato dalla legittimazione attribuita al pubblico ministero ex artt. 79 e 80, co. 2, cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Genova, 05/02/2024, n. 174, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-5-febbraio-2024-n-174-1753526469/