sentenza
N. 818
Anno: 2025

Corte di Appello di Genova, 30 giugno 2025, n. 818

⚖️ Corte di Appello di Genova
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Massima

Nell'arbitrato irrituale la soluzione della controversia ha luogo in via meramente negoziale, in quanto le parti affidano agli arbitri l'incarico di addivenirvi mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, impegnandosi a considerare la decisione degli stessi come espressione della loro volontà.
Il contenuto del lodo arbitrale irrituale non è limitato alle attribuzioni previste dal dispositivo della decisione, ma include anche l'accertamento dei diritti e degli obblighi delle parti, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico.
Al lodo arbitrale irrituale si applica il principio di cui all'art. 1419 cod. civ., secondo cui il vizio che colpisce una parte del negozio comporta la caducazione dell'intero atto soltanto se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto affetta da invalidità.
Nell'arbitrato irrituale, quando gli arbitri esaminano solo parzialmente le domande delle parti, omettendo questioni la cui valutazione incide sull'economia complessiva del rapporto sottoposto al loro giudizio, si determina l'inidoneità della prestazione ad esaurire il contenuto del lodo e conseguentemente la sua integrale annullabilità.
L'annullabilità integrale del lodo arbitrale irrituale ricorre quando è palese la volontà delle parti di affidare agli arbitri la conoscenza dell'intero rapporto e gli arbitri si limitano a valutare solo alcuni aspetti della controversia, la cui decisione parziale incide sulle domande non esaminate.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello di Genova, 30/06/2025, n. 818, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-30-giugno-2025-n-818-1759504882-3796/