Corte di Appello di Genova, 3 giugno 2025, n. 687
Massima
La previsione dell'art. 817, co. 2, secondo periodo, cod. proc. civ. non preclude solo la rilevazione d'ufficio della non arbitrabilità della controversia quando abbia ad oggetto diritti indisponibili o esista una espressa norma proibitiva, trovando applicazione anche il principio generale per cui la parte che ha dato causa a un motivo di nullità non può impugnare il lodo per tale motivo.
La sanzione di nullità prevista dall'art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie deve essere intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Note Metodologiche
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