Corte di Appello di Genova, 26 giugno 2020, n. 580
Massima
Il lodo arbitrale irrituale per la sua natura, quoad effectum, negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l’errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell’art. 1428 cod. civ., deve essere sostanziale – o essenziale – e riconoscibile – artt. 1429 e 1431 cod. civ. – e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono – analogamente all’errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. – mentre non rileva l’errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un’attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.
Note Metodologiche
standard