sentenza
N. 1397
Anno: 2025

Corte di appello di Genova, 19 dicembre 2025, n. 1397

⚖️ Corte di Appello di Genova
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Massima

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la contraddittorietà rilevante ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. non corrisponde al vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., ma deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
In tema di arbitrato societario disciplinato dagli artt. 34-36 d.lgs. 5/2003, l'intervento del terzo nel procedimento arbitrale è inammissibile ove svolto oltre la prima udienza di trattazione o comunque oltre il termine corrispondente alla prima memoria istruttoria, in applicazione del disposto dell'art. 35, co. 2 d.lgs. 5/2003.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, la mancata tempestiva eccezione nel procedimento arbitrale del difetto di poteri rappresentativi in capo al soggetto che ha conferito la procura alle liti determina la decadenza dalla relativa impugnazione, non potendo tale vizio essere dedotto per la prima volta in sede di impugnazione del lodo.
Per le clausole compromissorie stipulate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 40/2006, non è proponibile l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829, co. 3 cod. proc. civ., salvo che le parti abbiano espressamente previsto tale motivo di impugnazione.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Genova, 19/12/2025, n. 1397, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-19-dicembre-2025-n-1397-1770761742-3152/