Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Genova, 17 maggio 2025, n. 610

Corte di Appello di Genova

Massima

L'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, purché non cumulativo, salvo che non sia accompagnato da un'indicazione del loro contenuto o che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, purché non cumulativo, salvo che non sia accompagnato da un’indicazione del loro contenuto o che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.

Come citare

Corte di Appello di Genova, 17 Maggio 2025, N. 610, «Corte di Appello di Genova, 17 maggio 2025, n. 610», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-17-maggio-2025-n-610-1752155162/

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