Corte di Appello di Genova, 16 luglio 2025, n. 897
Massima
Per stabilire l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia ai sensi dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., la legge applicabile deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 40/2006 ma in forza di convenzione stipulata anteriormente, nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nel testo previgente.
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., con la conseguenza che è inammissibile il motivo che contesta la valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale.
Il potere discrezionale di determinare l'ammontare del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non essendo censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione, non può costituire motivo di impugnazione del lodo arbitrale per nullità derivante dall'inosservanza delle regole di diritto ex art. 829, co. 2, cod. proc. civ.
Il procedimento arbitrale rituale non è soggetto alle disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di cognizione ordinario con relativi termini e preclusioni, essendo in facoltà del collegio regolare il processo dinanzi a sé, salvo il rispetto del diritto al contraddittorio e alla parità delle parti.
Note Metodologiche
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