sentenza
N. 892
Anno: 2025

Corte di Appello di Genova, 16 luglio 2025, n. 892

⚖️ Corte di Appello di Genova
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Massima

La sentenza con la quale il giudice nega la propria competenza in applicazione di una clausola di arbitrato rituale è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ., e non con appello.
L'art. 819-ter cod. proc. civ. non trova applicazione quando venga in rilievo una clausola di arbitrato irrituale, poiché la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, con la conseguenza che la sentenza che declina la competenza è impugnabile con appello.
La circostanza che il giudice, nella sentenza con cui declina la propria competenza a favore degli arbitri, abbia contestualmente revocato il decreto ingiuntivo opposto e abbia statuito sulle spese è irrilevante ai fini dell'impugnabilità della sentenza stessa unicamente con regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., trattandosi di statuizioni consequenziali ed accessorie alla pronuncia sulla competenza.
L'art. 819-ter cod. proc. civ. non riguarda l'ipotesi dell'attribuzione di una controversia ad arbitri esteri, ponendosi in tale caso una questione di giurisdizione e non di competenza.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello di Genova, 16/07/2025, n. 892, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-16-luglio-2025-n-892-1759504882-4386/