Corte di Appello di Genova, 14 luglio 2025, n. 886
Massima
La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto non è soggetta al regime dell'art. 1341, co. 2, cod. civ. quando il contratto non è qualificabile per adesione, ossia quando non sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e non sia stato predisposto unilateralmente da un contraente, ma risulti concluso mediante trattative intercorse tra le parti.
Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341, co. 2, cod. civ. della clausola compromissoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.
Nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il debitore eccepisca l'operatività della clausola compromissoria, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta che rilevi l'esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
Note Metodologiche
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