Corte di appello di Genova, 13 dicembre 2025, n. 1355
Massima
In tema di arbitrato rituale, ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia di cui all'art. 829, co. 1, n. 12, cod. proc. civ., non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione in ordine ad una domanda o ad un'eccezione di parte, ma occorre che risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, potendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.
La contraddittorietà del lodo arbitrale rilevante ai fini dell'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. non corrisponde al vizio di contraddittorietà della motivazione, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, co. 2, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale, ovvero contenga contraddizioni inconciliabili tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, avente natura di giudizio a critica vincolata proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, la quale risulta soddisfatta quando l'impugnante precisi le parti del lodo ritenute difettose, le ragioni per cui l'arbitro sarebbe incorso nel vizio di nullità e il riferimento di ciascun motivo ad una o più delle specifiche ipotesi previste dalla norma.
Note Metodologiche
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