Corte di Appello di Firenze, ord. 3 luglio 2025
Massima
Nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale, le nullità lamentate per omessa parziale motivazione e contraddittorietà di motivazione non costituiscono, di per sé, presupposti sufficienti per la valutazione della manifesta fondatezza dell'impugnazione ai fini del fumus boni iuris, richiedendo una più attenta disamina in sede di merito.
Il periculum in mora nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale può configurarsi quando sussista la nullatenenza del debitore e l'inattività o cessazione dell'impresa dello stesso, circostanze che possono rappresentare pregiudizio per l'impugnante in caso di esecuzione del lodo nelle more del giudizio, ai fini di eventuale ripetizione per il caso di accoglimento del gravame.
Il giudice dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale può disporre una soluzione equilibrata respingendo l'istanza di sospensione ma subordinando l'esecuzione del lodo alla prestazione di cauzione da parte del creditore procedente, fino alla concorrenza della somma in condanna, nelle forme della fideiussione a prima richiesta ad opera di primario istituto assicurativo o bancario per la durata dell'intero giudizio di secondo grado.
Note Metodologiche
standard