Corte di Appello di Firenze, decr. 27 maggio 2026 (R.G. 00000102/2026)
Massima
In difetto della disposizione espressa per iscritto richiesta dall'art. 808 ter cod. proc. civ., con la quale le parti stabiliscano che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, l'arbitrato deve ritenersi rituale e si applicano le disposizioni sull'arbitrato rituale. La previsione che l'arbitro unico debba decidere secondo equità non è di per sé indice dell'irritualità dell'arbitrato. Il richiamo, contenuto nella clausola compromissoria, al regolamento di una camera arbitrale che prevede la risoluzione delle controversie mediante arbitrato rituale salva diversa espressa volontà delle parti costituisce chiara espressione della volontà di ricorrere all'arbitrato rituale, con conseguente legittimità del decreto che dichiara l'esecutività del lodo.
Note Metodologiche
standard