sentenza
N. 2148
Anno: 2025

Corte di appello di Firenze, 9 dicembre 2025, n. 2148

⚖️ Corte di Appello di Firenze
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Massima

La clausola compromissoria che devolve agli arbitri la cognizione delle controversie relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto comprende anche le controversie inerenti al pagamento del corrispettivo delle opere, trattandosi di obbligazione che attiene alla fase esecutiva del contratto e non di prestazione collocabile in una fase successiva ed autonoma rispetto all'ultimazione dell'opera appaltata.
La proposizione dell'eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale implica, per ragioni di logica giuridica, la subordinazione ontologica della domanda riconvenzionale al mancato accoglimento dell'eccezione, attesa l'incompatibilità tra la fondatezza dell'eccezione e l'esame nel merito della domanda riconvenzionale, con la conseguenza che l'accoglimento dell'eccezione di compromesso preclude al giudice ordinario la cognizione delle domande riconvenzionali proposte dalla medesima parte.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Firenze, 09/12/2025, n. 2148, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-9-dicembre-2025-n-2148-1769614782-6214/