Corte di Appello di Firenze, 8 maggio 2025, n. 870
Corte di Appello
di Firenze
Massima
L’art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. è preordinato alla tutela del diritto delle parti di interloquire sulle argomentazioni avversarie e di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, scongiurando decisioni fondate su elementi non sottoposti al vaglio dialettico. La violazione del contraddittorio ivi assunta a motivo di nullità del lodo si concretizza, tipicamente, allorquando ad una parte sia preclusa la possibilità di dedurre o controdedurre su specifiche circostanze fattuali o giuridiche, decisive ai fini della pronuncia.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Firenze, 08/05/2025, n. 870, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-8-maggio-2025-n-870-1752155162/