Corte di Appello di Firenze, 8 luglio 2025, n. 1390
Massima
L'interpretazione della clausola compromissoria deve essere condotta secondo i criteri di buona fede e della comune intenzione delle parti di cui all'art. 1362 cod. civ., con particolare riguardo alla corrispondenza e alle trattative intercorse tra le parti nel periodo antecedente la stipulazione del compromesso arbitrale.
La clausola compromissoria che demanda agli arbitri la "determinazione dei canoni con eventuale riduzione degli stessi"senza limitazioni temporali espresse conferisce al collegio arbitrale competenza generale sulla materia, estesa anche ai rapporti futuri derivanti dalla medesima convenzione oggetto di controversia.
La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie di cui all'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. richiede contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra motivazione e dispositivo, mentre la contraddittorietà interna alla sola motivazione rileva unicamente quando comporti l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione per totale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La nullità del lodo per omessa pronuncia di cui all'art. 829, co. 1, n. 12, cod. proc. civ. si configura esclusivamentequando l'arbitro ometta di pronunciarsi su specifica e autonoma domanda ritualmente formulata nelle conclusioni definitive, non rilevando l'omessa confutazione di mere argomentazioni difensive dedotte in via incidentale.
Note Metodologiche
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