sentenza
N. 1402
Anno: 2025

Corte di Appello di Firenze, 22 luglio 2025, n. 1402

⚖️ Tribunale
📅

Massima

La clausola contrattuale che prevede la risoluzione delle controversie attraverso un "giusto accordo di tipo bonario" mediante la mediazione di un soggetto terzo costituisce clausola compromissoria, quantomeno nella forma dell'arbitrato irrituale di cui all'art. 808-ter cod. proc. civ., in quanto finalizzata a conseguire la risoluzione negoziale della controversia e implica rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale.
Il conferimento agli arbitri del potere di decidere come amichevoli compositori non costituisce elemento decisivo per l'individuazione dell'arbitrato irrituale, potendo le parti autorizzare anche gli arbitri rituali a decidere secondo equità.
La clausola compromissoria non è nulla per genericità quando risulti evidente la volontà delle parti di demandare all'arbitro tutte le controversie aventi ad oggetto l'esecuzione del contratto in cui essa è inserita.
La presenza di clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà per l'intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente obbligo per il giudice dell'opposizione di revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi all'arbitro.
L'accertata competenza arbitrale impedisce qualunque statuizione del giudice ordinario sul merito della controversia.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale, 22/07/2025, n. 1402, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-22-luglio-2025-n-1402-1761077089-9522/