Corte di Appello di Firenze, 14 aprile 2023, n. 766
Corte di Appello
di Firenze
Massima
Nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Firenze, 14/04/2023, n. 766, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-14-aprile-2023-n-766-1752148061/