Corte di Appello di Firenze, 12 settembre 2025, n. 1560
Massima
Il termine per l'impugnazione del lodo arbitrale di cui all'art. 828 cod. proc. civ. è soggetto alla sospensione feriale prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, avendo l'atto di impugnazione natura processuale indipendentemente dalla qualificazione giurisdizionale o meno del lodo.
La nullità del lodo per pronuncia fuori dai limiti della convenzione di arbitrato ex art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. non sussiste quando l'arbitro interpreti i documenti contrattuali indicati nella convenzione arbitrale utilizzando la normativa di settore come criterio ermeneutico per accertare la comune volontà delle parti, purché non si discosti dal thema decidendum.
La convenzione di arbitrato può validamente prevedere l'impugnabilità del lodo non solo per i vizi di cui all'art. 829, co. 1, cod. proc. civ., ma anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ampliando così i motivi di impugnazione oltre quelli legalmente tipizzati.
Note Metodologiche
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