Corte di appello di Firenze, 12 ottobre 2025, n. 1779
Massima
L'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammissibile ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ. solo se tale facoltà è espressamente disposta dalle parti nella clausola compromissoria o dalla legge.
Il difetto di motivazione del lodo arbitrale ex art. 829 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. ricorre esclusivamente quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
L'arbitro è incompetente a decidere sulla conferma del sequestro conservativo e sulle relative spese processuali, poiché tale misura cautelare, una volta autorizzata dal giudice ordinario, rimane disciplinata dall'art. 669 duodecies cod. proc. civ. e la sua attuazione esula dal potere decisorio dell'arbitro che non dispone di jus imperi.
Note Metodologiche
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