Corte di Appello di Firenze, 11 giugno 2025, n. 1108
Corte di Appello
di Firenze
Massima
L'impugnazione del lodo arbitrale per contraddittorietà si rivela infondata quando la motivazione risulta coerente con il dispositivo e l'arbitro applica correttamente i principi giuridici alle pattuizioni contrattuali invocate dalle parti, rigettando la domanda per difetto del presupposto essenziale contrattualmente previsto.
Le critiche alla valutazione di merito effettuata dall'arbitro non possono costituire oggetto di sindacato in sede di impugnazione del lodo arbitrale, non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi di nullità previste dall'art. 829 cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Firenze, 11/06/2025, n. 1108, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-11-giugno-2025-n-1108-1754375447-5313/