sentenza
Corte di appello di Catanzaro, 3 gennaio 2026, n. 8
Corte di Appello di Catanzaro
Massima
La clausola compromissoria contenuta in un protocollo d'intesa stipulato tra un consorzio di enti locali e un singolo comune consorziato, che devolve ad arbitri le controversie relative all'interpretazione dell'atto e ai servizi in esso previsti, non si estende ai rapporti tra il comune e l'impresa terza incaricata dal consorzio dell'esecuzione materiale del servizio, qualora tale impresa non sia espressamente contemplata tra i soggetti destinatari della clausola medesima.
La clausola compromissoria che attribuisce alla cognizione arbitrale le controversie connesse all'interpretazione di un atto negoziale o alle attività in esso previste non comprende, in difetto di espressa previsione, le controversie relative alla mera esecuzione del rapporto contrattuale e all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da esso derivanti.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria contenuta in un protocollo d’intesa stipulato tra un consorzio di enti locali e un singolo comune consorziato, che devolve ad arbitri le controversie relative all’interpretazione dell’atto e ai servizi in esso previsti, non si estende ai rapporti tra il comune e l’impresa terza incaricata dal consorzio dell’esecuzione materiale del servizio, qualora tale impresa non sia espressamente contemplata tra i soggetti destinatari della clausola medesima.
La clausola compromissoria che attribuisce alla cognizione arbitrale le controversie connesse all’interpretazione di un atto negoziale o alle attività in esso previste non comprende, in difetto di espressa previsione, le controversie relative alla mera esecuzione del rapporto contrattuale e all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie da esso derivanti.
Come citare
Corte di Appello di Catanzaro, 3 Gennaio 2026, N. 8, «Corte di appello di Catanzaro, 3 gennaio 2026, n. 8», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-catanzaro-3-gennaio-2026-n-8-1770826150-6979/