sentenza
Corte di Appello di Catania, 3 luglio 2026, n. 1030
Corte di Appello di Catania
Massima
Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, ai sensi dell'art. 808-ter cod. proc. civ. ovvero dell'art. 827 cod. proc. civ., non assume rilievo decisivo il nomen attribuito dagli arbitri al lodo, occorrendo avere riguardo alla sostanza della convenzione arbitrale e all'effettiva volontà delle parti. A seguito dell'introduzione dell'art. 808-ter cod. proc. civ., la scelta per l'arbitrato irrituale deve essere espressa, cioè esplicita e inequivoca, e in difetto il dubbio sull'effettiva volontà dei contraenti si risolve nel senso della ritualità dell'arbitrato.
La notificazione del lodo rituale al difensore costituito nel giudizio arbitrale fa decorrere il termine breve per l'impugnazione per nullità di cui all'art. 828, co. 1, cod. proc. civ., il cui mancato rispetto determina l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile d'ufficio.
Note metodologiche
per incuriam
Testo e approfondimento
Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ. ovvero dell’art. 827 cod. proc. civ., non assume rilievo decisivo il nomen attribuito dagli arbitri al lodo, occorrendo avere riguardo alla sostanza della convenzione arbitrale e all’effettiva volontà delle parti. A seguito dell’introduzione dell’art. 808-ter cod. proc. civ., la scelta per l’arbitrato irrituale deve essere espressa, cioè esplicita e inequivoca, e in difetto il dubbio sull’effettiva volontà dei contraenti si risolve nel senso della ritualità dell’arbitrato.
La notificazione del lodo rituale al difensore costituito nel giudizio arbitrale fa decorrere il termine breve per l’impugnazione per nullità di cui all’art. 828, co. 1, cod. proc. civ., il cui mancato rispetto determina l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile d’ufficio.
Come citare
Corte di Appello di Catania, 3 Luglio 2026, N. 1030, «Corte di Appello di Catania, 3 luglio 2026, n. 1030», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-catania-3-luglio-2026-n-1030/