sentenza
N. 1226
Anno: 2023

Corte di Appello di Catania, 29 giugno 2023, n. 1226

⚖️ Corte di Appello di Catania
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Massima

Poiché nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà - impegnandosi considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà, non è ammissibile l'impugnazione per nullità di un lodo, ancorché il provvedimento sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., mentre è legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Catania, 29/06/2023, n. 1226, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-catania-29-giugno-2023-n-1226-1752148061/