sentenza
N. 1112
Anno: 2025

Corte di Appello di Catania, 28 luglio 2025, n. 1112

⚖️ Corte di Appello di Catania
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Massima

L'efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 cod. civ. solo quando sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno dei contraenti ovvero conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 cod. civ., mentre non è soggetta a tale disciplina quando il contratto sia frutto di trattativa individuale tra le parti.
La questione relativa all'attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale ovvero al giudice ordinario attiene alla competenza e non alla giurisdizione.
L'art. 808-quater cod. proc. civ. ha introdotto il principio del favor arbitrati nell'interpretazione delle convenzioni d'arbitrato, stabilendo che nel dubbio la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, ribaltando l'orientamento giurisprudenziale precedente che privilegiava l'interpretazione restrittiva delle clausole compromissorie.
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone al giudice, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Catania, 28/07/2025, n. 1112, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-catania-28-luglio-2025-n-1112-1761081463-1244/