Corte di appello di Catania, 13 ottobre 2025, n. 1318
Massima
In caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto prima della novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, è ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia anche ove, per decidere, gli arbitri abbiano conosciuto di questioni compromettibili in un giudizio non concernente l'invalidità di delibere assembleari, poiché per stabilire se l'impugnazione sia ammessa dalla legge si ha riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Ai fini della violazione del contraddittorio nell'arbitrato occorre avere riguardo alla circostanza obiettiva dell'utilizzo che della documentazione prodotta tardivamente si sia fatto uso nel lodo arbitrale nei limiti in cui ciò emerga dal suo testo, non potendosi attribuire rilevanza alla tutta ipotetica incidenza della lettura della documentazione sul foro interiore dell'arbitro.
L'arbitro pronuncia ultra petita in violazione dell'art. 101 co. 2 cod. proc. civ. quando dichiara la nullità di atti di cessione azionaria senza che tale pronuncia sia stata richiesta dalle parti e senza previamente mettere in condizione le stesse di interloquire sul profilo in esame.
Nella controversia concernente l'inopponibilità di trasferimenti azionari per violazione della clausola di prelazione statutaria, il cedente riveste la posizione di litisconsorte necessario dovendosi postulare che la sentenza, per rivelarsi utile, debba produrre i suoi effetti anche nei suoi confronti e non soltanto nei confronti della società e del cessionario, atteso che dalla pronuncia di inopponibilità consegue il mantenimento dei diritti sociali in capo al cedente stesso.
Note Metodologiche
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