Corte di Appello di Caltanissetta, 24 maggio 2025, n. 192
Massima
L'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, non essendo di per sé sufficiente a fondare l'esigenza della specifica approvazione scritta la semplice circostanza che una clausola contrattuale abbia natura vessatoria secondo l'elencazione dell'art. 1341 cod. civ.
La clausola compromissoria contenuta in un disciplinare di incarico professionale redatto con riferimento allo specifico incarico conferito non costituisce contratto tipo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, ma contratto redatto per il caso specifico, e pertanto non richiede la doppia firma di cui all'art. 1341 cod. civ., essendo necessaria tale approvazione solo quando la clausola acceda ad un contratto perfezionatosi senza trattative, predisposto da un solo contraente per regolare una serie indeterminata di rapporti negoziali.
Note Metodologiche
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