Corte di Appello di Cagliari, 29 luglio 2025, n. 310
Massima
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è un mezzo a critica vincolata, nel senso che il lodo può essere impugnato esclusivamente per i motivi espressamente previsti dall'art. 829 cod. proc. civ., nelle cui previsioni le censure devono necessariamente trovare corrispondenza.
La sanzione di nullità del lodo per disposizioni contraddittorie, prevista dall'art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., deve essere intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza soltanto quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Il motivo di nullità del lodo per inosservanza delle regole di diritto, di cui all'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., sussiste in presenza di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e non è consentito per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri medesimi.
La mancata ammissione da parte degli arbitri di determinati mezzi di prova per ritenuta inidoneità probatoria o superfluità non può essere contestata mediante impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
La circostanza che l'arbitro non ritenga necessario disporre una consulenza tecnica non integra violazione del diritto di contraddittorio e di difesa, costituendo invece il frutto di una valutazione argomentata delle risultanze documentali, purché le parti siano state poste nelle condizioni di articolare le rispettive deduzioni e di replicare a quelle di controparte.
Note Metodologiche
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