Corte di Appello di Cagliari, 23 giugno 2020, n. 352
Corte di Appello
di Cagliari
Massima
In applicazione analogica dell’art. 345 cod. proc. civ., in sede di impugnazione del lodo non sono proponibili domande o eccezioni nuove (non rilevabili ex officio) e pertanto questioni introdotte per la prima volta in sede di impugnazione devono ritenersi nuove e quindi inammissibili.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Cagliari, 23/06/2020, n. 352, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-cagliari-23-giugno-2020-n-352-1752148053/