Corte di appello di Brescia, 13 ottobre 2025, n. 995
Corte di Appello
di Brescia
Massima
L'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto è ammessa quando la clausola compromissoria prevede espressamente che l'arbitrato sia rituale e di diritto, trovando applicazione l'art. 829 cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis rispetto alla data di stipulazione del contratto contenente la clausola arbitrale.
Nel procedimento di impugnazione del lodo arbitrale, la qualificazione giuridica del rapporto sostanziale operata dal collegio arbitrale, se non censurata dalla parte ricorrente e posta anzi a fondamento dell'impugnativa, costituisce presupposto acquisito da cui muovere per la valutazione delle domande azionate.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Brescia, 13/10/2025, n. 995, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-brescia-13-ottobre-2025-n-995-1768914074-7786/