Corte di Appello di Brescia, 13 giugno 2019, n. 955
Massima
L’art. 54 della l. 27 luglio 1978, n. 392, che poneva un divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie locatizie, deve ritenersi abrogato adopera dell’art. 14, co. 4, della l. 9 dicembre 1998, n. 431, anche con riferimento alle locazioni non abitative e il carattere inderogabile della disciplina dettata in tema di aggiornamento del canone dagli artt. 32 e 79 della l. 392/1978, sebbene funzionale ad evitare una elusione preventiva dei diritti del conduttore, non determina l’indisponibilità degli stessi una volta che siano sorti e possano essere fatti valere, sicché le relative controversie non soggiacciono al divieto di compromettibilità previsto dall’art. 806 cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard