Corte di Appello di Bologna, ord. 2 settembre 2025
Corte di Appello
di Bologna
Massima
L'art. 830, co. 4, cod. proc. civ. non individua in modo rigido i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato, limitandosi a richiedere la ricorrenza di "gravi motivi", la cui sussistenza deve essere valutata attraverso un giudizio prognostico che consideri tanto il fumus boni iuris dell'impugnazione quanto il periculum in mora derivante dall'esecuzione del lodo.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Bologna, 02/09/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-ord-2-settembre-2025-1761750885-6414/