Corte di Appello di Bologna, ord. 2 settembre 2025
                        
			Corte di Appello
						 di Bologna
			                                            
                                        
                                        Massima
L'art. 830, co. 4, cod. proc. civ. non individua in modo rigido i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato, limitandosi a richiedere la ricorrenza di "gravi motivi", la cui sussistenza deve essere valutata attraverso un giudizio prognostico che consideri tanto il fumus boni iuris dell'impugnazione quanto il periculum in mora derivante dall'esecuzione del lodo.
Note Metodologiche
standard
Come citare
                                    Corte di Appello di Bologna, 02/09/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-ord-2-settembre-2025-1761750885-6414/