sentenza
N. 1224
Anno: 2025

Corte di Appello di Bologna, 7 luglio 2025, n. 1224

⚖️ Corte di Appello di Bologna
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Massima

La lite avente ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria, può essere deferita ad arbitri, mentre attengono a diritti indisponibili soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile.
L'impugnazione del lodo ex art. 829, co. 4, n. 2, cod. proc. civ. per violazione delle regole di diritto concernenti la soluzione di questione pregiudiziale su materia non compromettibile richiede che la parte indichi specificatamente quale sia la questione pregiudiziale non compromettibile risolta dal collegio arbitrale e la regola di diritto violata.
L'omissione nel dispositivo del lodo di espressa pronuncia di condanna del soccombente al pagamento delle spese deve essere fatta valere dalla parte interessata tramite procedura di correzione di errore materiale da proporsi agli stessi arbitri, non rientrando tra i motivi di annullamento del lodo tassativamente indicati dalla legge.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Bologna, 07/07/2025, n. 1224, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-7-luglio-2025-n-1224-1759504882-9790/