Corte di Appello di Bologna, 4 giugno 2025, n. 979
Massima
L'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. ha natura contrattuale, in quanto fondata sull'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, e pertanto rientra nella competenza dell'arbitro quando sia prevista una clausola compromissoria per le controversie contrattuali tra le parti del rapporto obbligatorio.
La clausola compromissoria statutaria che prevede l'assoggettabilità alla procedura arbitrale di "qualsiasi controversia, relativa a diritti disponibili, che dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione dello statuto o in dipendenza dei rapporti tra i soci o tra essi e la società", senza previsione espressa di limiti o esclusioni, estende la competenza arbitrale alle controversie il cui presupposto logico e giuridico risiede nel rapporto obbligatorio instaurato tra le parti in base al rapporto statutario.
Non rileva ai fini della competenza arbitrale che la controversia coinvolga l'interpretazione di direttive europee da parte della giurisprudenza nazionale, purché la controversia riguardi diritti disponibili e abbia natura contrattuale, non vertendo sull'interpretazione diretta della normativa europea ma sui rapporti contrattuali tra le parti.
Note Metodologiche
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