sentenza
N. 2009
Anno: 2025

Corte di appello di Bologna, 25 novembre 2025, n. 2009

⚖️ Corte di Appello di Bologna
📅

Massima

L'impugnazione del lodo arbitrale costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in forza del quale la Corte d'Appello non è chiamata a confermare o riformare una decisione di primo grado resa da un giudice ordinario, bensì a verificare se la pronuncia emessa da un organo non statale, cui le parti hanno devoluto la risoluzione della controversia, sia affetta da uno dei vizi tassativamente previsti dall'art. 829 cod. proc. civ.
L'impugnazione del lodo arbitrale si articola in due fasi: una prima fase rescindente, diretta all'accertamento della nullità del lodo e che può concludersi con il suo annullamento, e una seconda fase rescissoria, meramente eventuale, subordinata al previo annullamento e finalizzata al riesame del merito della controversia.
Nell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, l'esame del merito è solo eventuale e condizionato sia dall'individuazione dei motivi di nullità sia dal loro accoglimento; ne consegue che l'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità è essenziale a pena di inammissibilità e deve intendersi in senso rigoroso.
Il vizio di contraddittorietà del lodo arbitrale, rilevante ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo; la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza quale causa di nullità del lodo soltanto qualora determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico-giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Bologna, 25/11/2025, n. 2009, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-25-novembre-2025-n-2009-1769463171-7049/