Corte di Appello di Bologna, 22 luglio 2025, n. 1324
Massima
La nullità del lodo per contraddittorietà ai sensi dell'art. 829, n. 11, cod. proc. civ. ricorre esclusivamente quando la contraddittorietà emerga tra le diverse componenti del dispositivo, e non già tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo.
La contraddittorietà interna alla motivazione del lodo può assumere rilevanza ai fini dell'impugnazione solo nell'ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale e funzionale.
L'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ. può ritenersi non soddisfatto, determinando la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
Note Metodologiche
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