sentenza
N. 1975
Anno: 2025

Corte di appello di Bologna, 19 novembre 2025, n. 1975

⚖️ Corte di Appello di Bologna
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Massima

In materia di arbitrato, la proroga del termine per la pronuncia del lodo, convenuta dalle parti ai sensi dell'art. 820, co. 3, cod. proc. civ., è valida anche se intervenuta successivamente alla scadenza del termine originariamente fissato, purché la parte interessata non abbia già notificato la propria intenzione di far valere la decadenza degli arbitri nelle forme di legge. L'accordo sulla concessione della proroga rende irrilevante la eventuale nullità del lodo per tardività, esprimendo la volontà della parte di ottenere comunque la pronuncia di merito.
La decadenza degli arbitri per decorso del termine costituisce causa di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 6, cod. proc. civ. soltanto qualora la parte abbia preventivamente notificato la propria intenzione di far valere tale decadenza; in difetto di tale notificazione, la parte che non abbia eccepito la violazione nella prima istanza o difesa successiva non può impugnare il lodo per questo motivo, ai sensi dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ.
Le doglianze relative alle modalità di svolgimento di una consulenza tecnica richiamata nel lodo solo incidentalmente, a conforto di una decisione già fondata su altri elementi probatori, non sono idonee a configurare i vizi di nullità del lodo previsti dall'art. 829, co. 1, nn. 11 e 12, cod. proc. civ., i quali ricorrono rispettivamente quando vi sia inconciliabilità tra le statuizioni del dispositivo o tra motivazione e dispositivo tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi, ovvero quando vi sia omessa pronuncia su domande o eccezioni proposte in aderenza alla convenzione arbitrale.
La contrarietà all'ordine pubblico processuale, quale causa di nullità del lodo, non è ravvisabile in relazione alla dedotta violazione del principio dispositivo delle prove, atteso che tale principio, conoscendo plurime e ampie deroghe nel sistema processuale, non è riconducibile ai principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento la cui violazione integra il vizio di nullità del lodo.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Bologna, 19/11/2025, n. 1975, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-19-novembre-2025-n-1975-1769356844-5590/