Corte di appello di Bologna, 19 novembre 2025, n. 1973
Massima
L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella; tuttavia, per stabilire l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge di riferimento va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto successivamente alla riforma del 2006 e priva di espressa previsione di impugnabilità per errores in iudicando, non è ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto concernenti il merito della controversia.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non si configura come un ordinario appello, ma si articola in due fasi: una rescindente, limitata alla verifica dei vizi di nullità tassativamente previsti dall'art. 829 cod. proc. civ., e una rescissoria, eventuale e successiva all'annullamento, nella quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto; nella fase rescindente è precluso al giudice dell'impugnazione il riesame delle questioni di merito sottoposte agli arbitri e la rivalutazione dei fatti e delle prove acquisite nel procedimento arbitrale.
La contraddittorietà interna alla motivazione del lodo può assumere rilevanza quale causa di nullità solo nell'ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico-giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al modello funzionale; non integra il vizio di cui all'art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. la mera erroneità o non condivisibilità delle ragioni esposte dagli arbitri, ove queste consentano comunque di comprendere il percorso argomentativo della decisione.
Non sussiste violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ., quando la parte abbia avuto la possibilità di illustrare le ragioni poste a fondamento delle proprie istanze e queste siano state esaminate e decise dagli arbitri, ancorché con esito sfavorevole; la censura che, sotto l'apparente deduzione di un vizio procedurale, solleciti in realtà il riesame nel merito della decisione arbitrale è inammissibile.
Note Metodologiche
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