Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Bologna, 11 settembre 2026, n. 2001

Corte di Appello di Bologna

Massima

La devoluzione agli arbitri delle controversie societarie non soddisfa il requisito di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, poiché la clausola compromissoria non determina la carenza originaria del titolo né l'inesistenza dell'azione tipica, ma individua esclusivamente l'autorità competente a deciderla.
La parte vincolata dal patto compromissorio deve esercitare l'azione contrattuale in sede arbitrale e non può aggirare la clausola compromissoria mediante la proposizione davanti al giudice ordinario della domanda di ingiustificato arricchimento.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Bologna, 11 Settembre 2026, N. 2001, «Corte di Appello di Bologna, 11 settembre 2026, n. 2001», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-11-settembre-2026-n-2001/

Condividi questa decisione