sentenza
N. 1472
Anno: 2025

Corte di appello di Bari, 21 ottobre 2025, n. 1472

⚖️ Corte di Appello di Bari
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Massima

Qualora le parti non abbiano determinato nella convenzione d'arbitrato le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni del codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio posto dall'art. 163 cod. proc. civ.
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice.
Il collegio arbitrale che fonda la liquidazione del danno su documenti privi di valenza probatoria e su informazioni autonomamente reperite dal web, erroneamente qualificate come fatto notorio, viola il principio del contraddittorio di cui all'art. 816-bis cod. proc. civ. e il principio dispositivo di cui all'art. 115 cod. proc. civ., determinando nullità del lodo per violazione dell'art. 829, co. 1, n. 9 e co. 3 cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Bari, 21/10/2025, n. 1472, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bari-21-ottobre-2025-n-1472-1768991927-4743/