Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di appello di Bari, 11 novembre 2025, n. 1615

Corte di Appello di Bari

Massima

L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, fondata su clausola compromissoria contenuta nel contratto posto a base della pretesa creditoria, non può essere accolta qualora il credito azionato in via monitoria abbia titolo in un contratto di diritto privato e la relativa controversia rientri nella giurisdizione ordinaria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, fondata su clausola compromissoria contenuta nel contratto posto a base della pretesa creditoria, non può essere accolta qualora il credito azionato in via monitoria abbia titolo in un contratto di diritto privato e la relativa controversia rientri nella giurisdizione ordinaria.

Come citare

Corte di Appello di Bari, 11 Novembre 2025, N. 1615, «Corte di appello di Bari, 11 novembre 2025, n. 1615», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bari-11-novembre-2025-n-1615-1769332616-9876/

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