Corte di Appello di Bari, 1 luglio 2025, n. 1048
Massima
Il lodo arbitrale è nullo quando viene applicata una clausola compromissoria inserita nello statuto societario successivamente ai fatti oggetto della controversia e quando il soggetto richiedente l'arbitrato non rivestiva più la qualità di socio al momento dell'introduzione della clausola. L'arbitro manca della potestas iudicandi per difetto di compromesso applicabile ratione temporis.
La nullità del lodo per mancanza o inapplicabilità della clausola compromissoria costituisce vizio insanabile rilevabile d'ufficio nel giudizio di impugnazione, indipendentemente da una sua precedente deduzione nel giudizio arbitrale.
Nei casi di vizio derivante dalla mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o dall'esclusione della compromettibilità in arbitri della materia della controversia, equiparabili ad inesistenza del lodo, non trova applicazione il principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ex art. 828 cod. proc. civ., con la conseguente preclusione del potere della corte d'appello di passare al giudizio rescissorio.
La clausola compromissoria statutaria si applica esclusivamente alle controversie relative a fatti successivi alla sua introduzione e tra soggetti che rivestono la qualità di socio al momento della sua previsione. L'efficacia della clausola compromissoria è limitata ratione temporis e ratione personae.
La mancanza della clausola compromissoria applicabile al caso concreto comporta l'assenza della potestas iudicandi dell'arbitro e determina la nullità del lodo per difetto dei presupposti processuali dell'arbitrato.
Note Metodologiche
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