sentenza
N. 1093
Anno: 2025

Corte di Appello di Ancona, 9 settembre 2025, n. 1093

⚖️ Corte di Appello di Ancona
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Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, comprende anche le controversie riguardanti soggetti che al momento del giudizio non rivestono più la posizione di socio, purché relative a pretese patrimoniali attinenti a fatti verificatisi nel corso del precedente rapporto sociale e aventi ad oggetto diritti relativi alla partecipazione ai risultati economici della società o inerenti alla gestione della medesima.
Nel giudizio di impugnazione di lodo arbitrale rituale, l'arbitro può procedere alla liquidazione del danno in via equitativa sia nell'ipotesi di mancanza di prova del preciso ammontare per impossibilità della parte di fornire congrui elementi, sia nell'ipotesi di notevole difficoltà di compiere una precisa quantificazione, applicandosi i medesimi principi giurisprudenziali vigenti per il giudice ordinario.
L'impugnazione del lodo per vizi di motivazione è inammissibile quando si risolve in una mera critica di merito delle valutazioni dell'arbitro, non potendo il giudice dell'impugnazione sindacare le questioni di diritto sostanziale già decise nel lodo.
La liquidazione del compenso arbitrale operata direttamente dagli arbitri nel lodo, ai sensi dell'art. 814, co. 2, cod. proc. civ., costituisce mera proposta contrattuale che vincola le parti solo in caso di accettazione, mentre in caso di contestazione dei criteri di liquidazione il vincolo è insussistente e conseguentemente è insussistente l'interesse all'impugnazione del lodo in quella parte.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Ancona, 09/09/2025, n. 1093, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-ancona-9-settembre-2025-n-1093-1761739387-3125/