Corte di Appello di Ancona, 5 settembre 2025, n. 1077
Massima
Nell'arbitrato societario, quando le parti conferiscono il potere di nomina degli arbitri al Presidente del Tribunale, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza ma rientra nella mera ripartizione interna degli affari, sicché la nomina effettuata dal Presidente della sezione ordinaria anziché di quella specializzata non comporta nullità del lodo.
Nel procedimento arbitrale la distinzione tra termine perentorio per il deposito degli atti all'organo giudicante e obbligo di tempestiva comunicazione alla controparte è ammissibile quando espressamente prevista nel regolamento processuale, non comportando violazione del contraddittorio il deposito presso il collegio nel termine e la comunicazione alla controparte entro termini ragionevoli commisurati alla scansione procedimentale.
L'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto sostanziale, pur quando ammessa dalla convenzione arbitrale, rimane soggetta ai limiti della critica vincolata analoghi a quelli del ricorso per cassazione, precludendo al giudice dell'impugnazione approfondimenti nel merito dei fatti e valutazioni di merito riservate al collegio arbitrale.
Note Metodologiche
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